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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   DISCUSSIONI, MEDICO, NOTAI. 75
   nella l'arte amministrativa. Questo medico dovea essere eletto dal Comune, parlandosi in essi Statuti (I, 54) del salario elio il Magistrato gli assegnava ini ponendo un apposito balzello, siccome diremo al proprio luogo.' Ecco conio fin da quei tempi i Comuni provvedevano alla pubblica saluto coi medici elio ora si direbbero condotti.
   Diritti e doveri de' Notai. — I Notai presso di noi rogavano gli Atti per lo più, come mostrano i molti documenti de* nostri Archivi, per autorità imperiale o regia, e talvolta avoano quell'ufficio dall'autorità del Vescovo teramano, siccome ci provano due Atti, da noi altrove pubblicali, d.i 2s gennaio 1252 * e dei 15 gennaio 12.s7.' l'orò il Reggimento del nostro Comune non godeva un simile diritto; almeno non ci siamo imbattuti in alcun documento che ciò addimostri. Ciò non ostante a quel Magistrato incombeva l'incarico di regolare l'ufficio e i diritti de'Notai. Infatti i nostri Statuti ingiungevano loro di scrivere i rogiti in ordinati quaderni ili protocolli ; ogni anno poi il Giudice ed il Notaio de' Capitoli doveano far presentare al Consiglio comunale dagli stessi Notai i loro protocolli, onde poter dare ad essi la dovuta lode, se n' era il caso, oppure il biasimo per quegli Atti non bene registrati ne' protocolli, col costringerli insieme a correggere i rogiti (IV. 3). Inoltre, aftinché i contratti non andassero smarriti, cran tenuti i Notai a redigerli in forma pubblica entro quindici giorni dalla loro celebrazione; i diritti notarili poi erano i seguenti : aveano un carlino per ogni instrumouto che riguardava un valore al di sotto di dicci libbre ; se non oltrepassava
   ' V. i Trilnili nella furie. 17 ermioiiii.il.
   ' Ku. Sa vini, / Sigma-i ili Mutino, Firenze, ISSI, Docum. IV.
   ' Xileni, Il Cumini' Urani, (fra i Documenti, 11. Vili).