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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   78 l'AKTK IH. AMMINISTRATIVA.
   beccai di far tagliare le carni (sciaptarc 1 carncs) degli animali pecorini e bovini agli ebrei come anche di farle vendere da questi ai cristiani (IV, ICO). lira certamente questa una legge che, mentre da un lato ci mostra lo spirito de'teuipi avverso agli ebrei, dall'altro ci prova che costoro in Teramo, oltre il commercio, esercitavano altresì i comuni mestieri di macellai ec., senza di che non sarebbe seguito quel divieto.
   Occupazione ile1 posti- pubblici. —Antica è presso di noi la consuetudine ne' giorni di mercato e di fiera di occupare la Piazza del Mercato che fanno i mereiai e gli artefici, e tuttora la vediamo riempita, in quella parte ad esempio che sta a piedi della scalinata del Duomo e che nominasi qui sotto, dai cappellai e dai calderai. Nel secolo XV le nostre leggi municipali stabilivano che nella suddetta Piazza del Mercato (,platea fori) si potea prender posto solo nel mattino stesso del mercato con banco od altro, e tal diritto competeva al primo occupante ; ai calzolai poi, clic eran soliti di porsi a piedi della scala del Duomo, era imposto di lasciare lo spazio di mezzo passo tra questa e i loro banchi (IV, 3(ì). K non solo il nostro Comune assegnava, com'era giusto, i posti nelle piazze, ma anche nelle chiese; ciò che del resto non deve recar meraviglia a chi conosce la indeterminatezza de' confini delle varie autorità in quel tempo ; così esso vietava alle donne l'accesso ai grandi scalini {scandi* magnis) posti nel coro e nelle scale del Duomo e della Chiesa di San Francesco (IV, 39).
   Ordine dr' larari campestri. — I,a confusione de' diritti in quel tempo illirismi ancora più oltre di ciò che abbiamo or ora notato; di fatti la podestà municipale entrava perfino neli'assegnare lo spazio di terra che