i-osti l'uniiuci, lavoitx, acque. 79
ciascuno abitante, ilei territorio teramano dovea lavorare ; così gli era imposto di lavorarne annualmente tanta quanta era capace di un tomolo di sementa di grano e questo poi seminare a tempo conveniente : spettava quindi al Notaio de' Capitoli ed a' suoi ufficiali di verificare, se ciò era eseguito ne' campi, nei mesi di maggio e di giugno (IV, 149). In quanto all'esecuzione dei lavori campestri era vietato di accostarsi ai confini dell' altrui campo più di due palmi da questo, e molto più di danneggiarlo e di estrarne i termini infittivi (IV, 30). Kra pur proibito di rompere le siepi altrui (IV, 01), e di fare cavate che fossero vicine più ili due palmi ai confini delle terre prossime ; maggiore poi dovea essere tale distanza quando maggiori fossero la profondità e la larghezza di esse cavate (IV, 32). Da ultimo la vendemmia .non poteasi fare prima della fine di settembre (IV, 08). Si vegga da quest' ultima provvisione quanto antico è il vezzo dei contadini di affrettare certi lavori campestri, siccome la vendemmia, alla quale anch' oggi non vedon 1' ora di porre mano.
Corso delle acque. — Era vietato di far solchi per condurvi 1' acqua in pregiudizio del vicino proprietario (IV, 29), di guastare le gore (formas') dei mulini per prendere pesci o altro (IV, 3.1) e di deviare le acque piovane dalle piazze a proprio benefizio (IV, 49); i mugnai poi erano tenuti a mantener regolato il corso delle gore acciò non ne avessero danno i campi (IV, 71); e coloro, che aveano gli orti presso a queste gore, poteano bensì tome lo acque nei soli giorni stabiliti di sabato dopo i Vespri e di tutta la domenica, ma con la ('(indizione di aver cura di non danneggiare le terre dei vicini e di riporre in ordine, dopo l'irrigazione, il corso dello icore (IV, 73).
1 V. «jutwln Ywu noi HI oraria nella l'art. Vili filologa.