80 I-ARTE III. AMMINISTRATIVA.
Legna delle alluvioni. — II diritto, diciamo così, alluvionale era allora diverso dall'attuale; dilatti a ninno era lecito di prendere ne' limili, lambenti la città, del Vezzola e del l'ordino le legna lasciate dalle alluvioni sulle altrui isole se non ne fosse stato il padrone. In mancanza poi di questo, poteva pigliarle solo chi possedesse quelle isole pel corso di dieci anni almeno senza che il padrone avesse reclamato. Restava però sempre libero ad ognuno di prender le legna vili e minute (IV, 62).