Stai consultando: 'Sugli statuti teramani del 1440 ', Francesco Savini

   

Pagina (87/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (87/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   80 I-ARTE III. AMMINISTRATIVA.
   Legna delle alluvioni. — II diritto, diciamo così, alluvionale era allora diverso dall'attuale; dilatti a ninno era lecito di prendere ne' limili, lambenti la città, del Vezzola e del l'ordino le legna lasciate dalle alluvioni sulle altrui isole se non ne fosse stato il padrone. In mancanza poi di questo, poteva pigliarle solo chi possedesse quelle isole pel corso di dieci anni almeno senza che il padrone avesse reclamato. Restava però sempre libero ad ognuno di prender le legna vili e minute (IV, 62).