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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   PARTE IV. ETICA 0 DEGLI USI E COSTUMI.
   ì'si nuziali: nozze, conviti, dotti, puerperio. — Quali fossero gli usi nuziali nel Quattrocento in Teramo non conosciamo si compiutamente come quelli del Cinquecento, giacche di questi ultimi ci fornisce amine notizie il Muzii1 ripetute quasi a verbo dal Palma;5 ma ciò nondimeno so no Iva bastevole in l'orinazione dallo leggi dio nel secolo XV regolavano le nozze teramane e clic qui riferiamo. Nel celebrarsi i matrimoni, gl'invitati ai conviti nuziali o alle nozze (giacché ne'nostri Statuti il convivimi sta por foste nuziali in genero e il pranzo è. dotto prandimn) non potoano fare alcun dono e sper miniente, in sul irai is (fazzoletti?)' agli sposi entro quindici giorni dal seguito matrimonio, tranne che ai servi; ciò ora stabilito por togliere la vecchia usanza teramana di far contribuirò gl'invitati alle spese nuziali. Fuor del pranzo propriamente dello nozze era vietato ogni convito anche nel giorno degli sponsali (std>Jmrrct/ionis), finché non trascorressero due mesi dal celebrato matrimonio; e neppure a quelli che si recavano allo promesse (affidante) poteasi distribuire vino,
   ' V. Mw7.it, Op. «it., Dia). VII.
   ' I'alma, Op. cit, voi. ili, Jiiig. 21.
   • V. por (,ìiost:t voci- o por lo altro elio qui seguono il Glossar in nella l'arte Vili lilalor/iro.