8tf I-ARTE IV. ETICA 0 DEGÙ USI K COSTUMI.
se si voglia anche un argomento nelle nostre leggi municipali a prò ili siffatto vetustissimo costume, lo troveremo in quelle parole sibi imponete alirpiem vullum simulatum, ut olivi antiquis temporibus fieri consueverit, che leggonsi nel secondo luogo qui sopra citato (IV, -14), ove sono proibite le maschere e i travestimenti.
Giuochi e loro leggi a Teramo ed altrove. — Vieta-vasi nelle piazze e nelle strade pubbliche di fare alle piastrelle (hulere ad staczellas), lanciar pietre, pala-ferri, lance, di gettar con arco o balestra pallottole, frecce; sotto pena di dieci soldi: eceettuavansi però il giuoco delle piccole piastrelle dovunque ed il trarre con le balestre ne* Larghi di Sant'Agostino, di Sant'Angelo delle donne (ora della Madonna), e di San Benedetto (oggi ile' Cappuccini) (111, 22). Il giuoco poi della zara (ludus uezuridi) o qualunque altro ili dadi (taxillorum) erano, per evitare scandali e delitti, proibiti con pena di dicci soldi se facevansi pubblicamente e di giorno, di venti soldi se privatamente e di giorno, se pubblicamente e di notte, e di quaranta se privatamente e di notte. Al ricettatore comniinavasi la stessa pena e a chi imprestava danaro al giuocatorc la perdita del mutuo. Potcvasi nondimeno giuncare a giuochi permessi (che però qui non si determinano) nelle domeniche e nelle feste di Nostro Signore e della Santa Vergine, degli Apostoli, di San Berardo e di Sant' Agostino, sempre però dopo l'ora di Terza (circa le ore IO '/a antimeridiane), se non volevasi incorrere nella multa di due soldi (III, 2S).
Crediamo utile, per gli opportuni riscontri storici, notare che nel medio evo i giuochi principali erano due: quello ilei dadi e l'altro delle tavole. 11 tipo del primo è il giuoco a zara, detto in barbaro latino uczaridi nel nostro Statuto (III, 2$).- e asari, usurili, in altri Statuti italiani, donde appare evidente la de-