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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   90 l'AltTB IV. ETICA 0 DKOT.I USI B COSTUMI.
   trìti scrivemmo gin nella Parte 11 giuridicasiccome pure della testimonianza delle donne.' Non volendo ripetere il già detto, ci resta solo a dire dei posti delle donne in chiesa.
   Riguardo a questi posti, noteremo che il nostro Statuto vietava alle donne di ascéndere nelle scale interne e nei cori del Duomo durante 1' elevazione dell' ostia santa e la celebrazione delle messe solenni, siccome pure di sedere negli scanni grandi (scandii magnis). Similmente a loro erano interdetti l'ingresso e il passaggio nella Chiesa di San Francesco, ora dotta di Sant' Antonio, dalla parte del Coro e verso il di dietro (infra versus) dell' altare maggiore, mentre i frati cantavano i divini uffici (IV, 3'J). Anche questa rubrica ci fa pensare a quel che altrove abbiamo osservato, cioè alla confusione delle competenze delle varie potestà nel medio evo ; sicché ciò che qui apparisce appartenenza dell' autorità municipale, perfino nei nostri tempi sarebbe diritto del potere ecclesiastico. IJn' altra avvertenza di natura storica : il nominarsi in questa legge il Duomo e poi solo la Chiesa di San Francesco ci conferma ciò elio appare altresì in altre parti del nostro Statuto, cioè clic questo tempio era riguardato come principale dopo il Duomo e ci muove insieme a qui deplorare il triste restauro incominciato nel principio del corrente secolo e testé consumato di uno dei più bei modelli, e per noi rari, dell' architettura gotico-lombarda del secolo XIII in Teramo.
   Vesti ed ornamenti femminili. — Su questa materia in verità non abbiamo molto da raccogliere ne' nostri Statuti ; solo qua e là vi si trova qualche accenno. Così in un luogo (I, 02) si vieta l'uso de'nastri (fmp-pas) alle donne ed anche il farli o farli coslrurre: in