Stai consultando: 'Sugli statuti teramani del 1440 ', Francesco Savini

   

Pagina (107/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (107/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   PARTE V. IGIENICA.
   Spazzammto privato delle vie e piazze pubbliche. — La cura per la nettezza delle piazze e delle cloache è in Italia anteriore all' epoca dei Comuni, giacché Carlomagno fino dall' 807 stabilì la legge De plateis ci cloacliis curandis cuiusque civitatis de regno Italia. Nondimeno la cura de' Comuni di tener nette le strade è antica nelle città italiane. Anzi in talune di esse v'avoa perciò un magistrato speciale, oltre i Viali addetti al mantenimento delle strade, eli' erano comuni a molte città ed anche alla nostra, siccome mostrammo al proprio luogo :1 ad esempio in Lucca v' era il « Maggiore ufficiale delle Vie e de' Pubblici » incaricato di eseguire e fare eseguire le leggi intorno l'assetto e la pulizia delle vie ed inoltre di presiedere alla Corte delle Vie e de' Pubblici (cioè degli edilìzi pubblici), che fu abolita nel 1377/ Presso ili noi siffatta cura non attrilmivasi ad appositi ufficiali, sihbonc ai Viali ordinari, al Giudice od al Notaio do' Capitoli che all' uopo eleggevano speciali Giurati (IV, 9 e 10), e invigilavano a che i privati osservassero le nostre leggi che ora si direbbero igieniche. Queste prescrivevano che ognuno dovesse di sera una volta per settimana spazzare le sozzure innanzi la propria casa (IV, il). Gli
   ¦ V. i Viali nulla l'arie [ ar,,unica. llf/irinli.
   * V. Rezasco, DUion. alar, un,min., alla v..co Viu, n. XXVI.