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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   tu iiiiiti. 121
   Comune nella l'urte 1 tirannica del presento Studio. Il (iiudie.o civili' non pertanto era. in generale responsabile di siffatta esazione, giacche egli era tenuto, sotto pena di 25 soldi, di esigere le multe della sua Corte e le tasse comunali duran te il tempo del suo ufficio e pe' due ultimi mesi di quello del suo predecessore (IV, 144). Nella riscossione delle collette avean luogo talora agevolazioni ; così, considerandosi che molti comprerebbero i beni ecclesiastici lasciati incolti, se a ciò non ostasse il timore di pagarne i pesi e le fazioni (fuctioncs), cioè le corvécs dei Francesi o le cxuctioncs opcrarum, come spiega il I)u Cange,1 gli Statuti stabilivano che per l'avvenire ognuno pagasse le tasse non per libbra (ossia tanto a lira di possesso), ma relativamente al prezzo sborsato per 1' acquisto dei suddetti beni (IV, 158). Così pure quelli che vendevano beni agli ecclesiastici o ad altri privilegiati esenti da tasse doveano invece di costoro pagare le collette, col solo vantaggio che queste non mai si potevano elevare (I, 55).'
   liuoli de' tassati. — Erano due e dicevansi Quaderni de' fuochi (Quaterna focttlariorum) ; di cui uno per la colletta degli ufficiali e 1' altro per quella degli altri pesi (obsequiorum). In ambedue doveano essere registrati tutti i cittadini giusta la loro facoltà per un intero, un mezzo od un quarto di fumante ! e secondo il giudizio de' correttori de' fuochi e de' contestabili.5 Tali registri doveano compilarsi dal Giudice ogni anno nel settembre (I, 51).
   Appalto dei tributi. — La riscossione delle collette (collodio collectarum) dovea appaltarsi (in gabellam concedere) ogni anno ad uno o a due probi uomini per
   ' ilu Canoe, Op. cit., ad vocimi Fnelio.