122 l'ARTR VI. ECONOMICA.
pubblico bando, al minor prezzo possibile e con l'obbligo della cauzione (I, fi2). Anche tutte le gabelle do-veansi vendere od appaltare (locare) nel Consiglio o nel Parlamento almeno due mesi prima del tempo della loro riscossione. Di tale vendita poi o locazione facea cautela un notaio agli ordini del Giudice civile e ciò per sicurezza del Comune e del compratore (IV, 15G).
Tasse de'forestieri. — I forestieri, non descritti ne'quaderni de'fuochi nò fatti cittadini od esenti, doveano pagare il quartuccio (rpiartutium) ai gabcllotti del Comune sopra ogni mercanzia (1, 50). Il quartuccio era in parecchie province del llegno una piccola misura de' liquidi e tal nome avea altresì una gabella sulla vendita a minuto del vino e dell'olio e poi anche della carne e del pesce :1 quindi in Teramo si può intendere essere stato il medesimos e solo, dal dirsi « sopra ogni mercanzia, » la gabella del quartuccio può supporsi più estesa dell' ora descritta. In quanto poi ai forestieri, che avessero i loro beni apprezzati nel Catasto di Teramo e che fossero a questa estranei od assenti, doveano essi tenere un garante che rispondesse per loro ; altrimenti le collette si esigevano dai loro affittaiuoli e coloni (ad laborilium retincntes) (I, 55). Tra i forestieri nondimeno andavano esenti i Toscani e i Perugini dal pagamento delle gabelle, dei dazi e del pedaggio e di qualunque altra prestazione (muveris); e ciò per favorire il loro commercio (IV, 135). Qui le gabelle ci sembrano i balzelli sulle merci, e i dazi quelli sui generi che ora si direbbero di consumo.
Tassa de'fumanti o de'fuochi.—Questa tassa, che ora chiameremmo focatico, era assai antica nel Regno
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