TRIBUTI. 123
(li Napoli, trovandosene menzione fin dal 1268 nei registi i angioini' che stabiliscono la somma di mezzo augustale prò quolibct foculari. Essa era generalmente personale e pagavasi dai Fumanti, cioè tenenti fuoco per sè. Però in alcuni luoghi delle Marche, nota il Itezasco,* ed in Teramo altresì, notiamo noi, la gabella de' Fumanti era regolata secondo l'avere ; così chi possedeva per cinquanta lire colà si tassava come Fumante intero, chi aveva meno per mezzo Fumante o per un quarto; solo è uopo osservare che ne'nostri Statuti (IV, 51) non si (lice quale somma rispondesse ad un Fumante, ma probabilmente noi, che in questo ed in altri fatti avevamo tanta simiglianza con le prossime Marche, anche in questa somma ci trovavamo uguali. Notiamo pure che quella, che a Bologna diec-vasi Fumanteria, ' presso noi appellavasi Fumantia (I, 35; III, 24) e liber fumantie (III, 24), appar chiamato il registro dei Fumanti o semplicemente Fumantia (I. 35): la correzione di questo spettava ai correttori de'Fuochi già da noi menzionati nella prima parte di questo scritto, siccome la compilazione sua era ufficio del Giudice, secondo che abbiamo ora narrato nel luogo de' ruoli de' tassati.
Fcclaggio. — Questo balzello pagavasi nelle città italiane tanto pel passo delle persone quanto per quello del bestiame e delle merci. Nel nostro Statuto mentovasi solo quando parlasi dell'esenzione che da siffatto poso godevano i mercanti toscani e perugini (IV, 135), come testé dicemmo. Non sappiamo però se questa gravezza si estendesse sulle persone soltanto, ovvero se anche sulle merci o sugli animali.
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