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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LEGO! SUNTUARI E, MERCI.
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   VENDITA DELLE MERCI.
   Modi stabiliti pei' vender le merci. — Li stabiliva il Comune, vietando in prima il monopolio (monopolium vel prostumam) ' sopra qualsifosse arte o merce (IV, 45), e specialmente proibendo quello su' commestibili ai rivenduglioli (IV, 120), e sulle biade per la loro rivendita (IV, L'i2). Si provvedeva quindi al modo di presentar lo mercanzie al pubblico, permettendo di tenerle sospese nelle stanghe avanti la propria casa o bottega (IV, -17), e vietando di stendere cordicelle nella Piazza del Mercato, forse per appendervelc (IV, 50).
   Vendita delle gioie : perle. — Di gioielli non si parla nei nostri Statuti fuorché delle perle, di cui però l'uso appare piuttosto abbondante. Ne abbiamo fatto cenno, discorrendo degli ornamenti femminili nella Parte IV elica. In quanto poi alla vendita di siffatte gioie, lo Statuto, siccome abbiamo visto più indietro,' ne ragiona solo per regolare il modo di pesarlo, stabilendo la vendila delle perle al peso grosso del marco lucchese (IV, 80).
   Vendita de'metalli preziosi : oro, argento. — Dell'oro non v' è memoria ne' nostri Statuti si facesse uso in Teramo nel secolo XV, se ne togli il cenno riguardante il modo di pesarlo, che dovean tenere i venditori, siccome abbiamo veduto in altro luogo.1 Negli ornamenti domestici, almeno della persona, si adoperava soltanto l'argento; di che abbiamo ragionato pure più sopra.1 In quanto poi all' argento, se ne stabilisce negli Statuti il valore nello stato grezzo e quando era
   ' V. questa voce nel <7Imumrio della Par/e Vili filologici!.
   ' V. in questa stessa 11,r/t VI II capii, dei /Vii.
   ' V. in questa Varie 17 il capii, dei Pesi.
   1 V. nella farle IV elici lo Vesti delle (lumie.