commestibili. 131
Vendita del pane. — Il prezzo di questo veramente non comparisce ncsili Statuti ; solo ivi si stabilisce il prezzo della cottura del pane (IV, 7S), ma di ciò diremo più a proposito al luogo de' fornai.
Vendita delle curili: stabilimento del prezzo, modo di ve aderir, prezzo dèlie carni bovine, suine, ovine. — il Magistrato, ossiano i Sei Signori del Reggimento stabilivano, a proposta del Giudice delle cause civili, il prezzo delle, carni vaccine, porcine e pecorine variamente secondo il diverso valore delle bestie da macello; solo per queste ultime carni crasi fermato che quello del castrato pugliese doveansi vendere due danari meno della carne del castrato abruzzese. I prezzi poi così stabiliti pubblicavansi col bando per cura del Giudico (IV, 103), come il valore delle bestie da macello doveasi verificare da due membri del Consiglio.
I modi di vender le carni erano i seguenti : vieta-vasi la vendita sullo stesso banco di quelle carni di diversi animali che potessero insieme confondersi (IV, 109). Le teste, le zampe e le interiora non vendevansi a peso (IV, 105). Era proibito il vendere carni inferme o guaste, queste si potoano spacciare solo fuor di città e alla metà del prezzo delle altre e dopo averne avvertito il compratole. In quanto al tempo, che potea trascorrere dopo la macellazione, esso limitavasi a due giorni nella stagione fredda, cioè dal primo dì d'ottobre all'ultimo di aprile (IV, 110). Le carni degli animali uccisi per disgrazia erano vendute per conto dei padroni ed in loro presenza o de' custodi di esse bestie : il macellaio dovea contentarsi del pagamento di quindici danari per ogni animale piccolo e di due soldi e mezzo per ogni bue o vacca (IV, 112). Finalmente non potoansi vendere le carni, se prima non fossero state pesate (IV, 113).