Abruzzo e «incili di Puglia, lira poi vietato di falsificare le carni ovine coli' introdurvi il grasso (IV, 120).
Vendita ilei pesce. — lira vietata l'incetta del pesce e special niente agli osti, i quali ne potevano comprare 4 rotoli per la rivendita (IV, 122). Il pesce di maro e di fiume, eccetto le anguille, vondevasi a peso di rotolo, elio era composto di 4 libbre (IV, 123).
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Orefici. — L' arte elio veramente fioriva allora iti Teramo, siccome mostrano e gli storici e le leggi teramane, era quella della lana ; e ciò vedremo qui innanzi. Le altre non appaiono molto rigogliose. Per quella degli orefici diremo, oltre il già detto al luogo della vendita dei metalli preziosi, che essi doveansi chiamare piuttosto argentieri, giacché di lavori di oro non si fa motto negli Statuti, ove solo si regolano quelli d'argento. Difatti nessuno orefice poteva lavorare argento por un valore inferiore a venti soldi per oncia; per conoscere poi tal valore dovevano gli orefici tenere due saggi (saggia)-, uno di 20 soldi ed un altro di 23 carlini, che si deponevano presso un probo-viro eletto dal Consiglio. Da ultimo stabilivasi che il lavoro fatto sull'argento non dovea mai superare il doppio del valore di esso metallo (IV, 87).
Calderai (Gaccabcllarii).1 — Costoro o gli altri ramai e venditori di ramo non poteano vendere i vasi di tal metallo, misti col ferro, a peso di rame, quando pesassero oltre una libbra e mezzo (IV, 52).
Lanaiuoli: note storiche, obblighi degli artefici e dei ¦mercanti di lana, loro privilegi. — L'arte della lana era, come abbiam detto più volte, la maggiore tra le indu-
¦ V. questo termino noi Glossari» dolisi l'urie Viti filolofica.