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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   veggiamo nominati negli Statuti i seguenti mestieri che tutti a quell'arte si collegavano : filatrici, tessitori e tessitrici (lextores et textrieex) (IV, 93), gualchierai (gualcatore*), tiratori, cantatori, purgatori e tintori (IV, 69); pei quali mantenevansi le opportune officine, siccome le gualchiere, i tiratoi e le tintorie (IV, 69). E venendo agli obblighi di questi artefici, troviamo che era vietato ai padroni, ai tessitori ed alle tessitrici, sotto varie pene (da cui però anduvan salve le filatrici e i tintori comandati), di falsificare le lane, sia con P insinuarvi pelo tinto o lana alterata, sia con altri artifizi ; era altresì proibito di venderle o d'introdurlo in Teramo; simile lana ora poi sequestrata e pubblicamente bruciata nella Piazza del Mercato (IV, 93). Non era neppur lecito stirare i panni in modo alcuno, ma invece doveansi stringere con otto o nove legami (IV, 94) ; il che ingiungevasi certamente per assicurare il compratore della giusta misura loro; la canna napoletana era poi stabilita pei panni di lana e di lino (IV, 88); inoltre al capo di ogni pezza dovea appiccarsi una bolla di piombo in segno della bontà della merce, e l'impronta di essa bolla serbavasi dal Giudice civile e dal Notaio de'Capitoli (IV, 9>). Per la tintura dei panni mentovasi il guado (IV, 133), pianta che tinge in azzurro e che fu più tardi sostituita dall' indaco.
   Pei privilegi accordati agli artefici e mercanti di lana, diremo che a tutti i forestieri ora permesso l'introdurre in Teramo qualunque panno per portarlo a qualsiasi gualchiera, tiratoio e tintoria; siccome pure assicuravasi ogni libertà di mestiere ai gualchierai, tiratori, purgatori e tintori (IV, ti'.)). Ciò pei- favorire l'arte ; per incoraggiare poi il commercio della lana, il Comune concedeva ai Fiorentini, ai Sanesi, agli Aretini ed ai Perugini l'esenzione perpetua da ogni gabella, dazio e pedaggio sia nel far contratti e uell'eser-