138 l'ARTR VI. ECONOMICA.
dovea fissarsi dal Giudice e dal Consiglio. La forma poi di questi pezzi dovea serbarsi dal Notaio de'Capitoli, e ad essa doveano attenersi esattamente i fabbricanti, purché non constasse sicuramente clic i mattoni, a cagione della pioggia, si fossero ristretti (IV, 4). Era pur regolato il loro prezzo, il quale, detto aff'echm, ri-facevasi ogni anno dai Sei del Reggimento. Così una canna quadrata, iu cui contenevansi cento tegoli, pa-gavasi 17 carlini; itti migliaio di mattoni poi, che stavano in una canna quadrata di 10 palmi, valeva 24 carlini. 1 fornaciai (fornacinarii), vendevano pure la calce, e questa in polvere ad 1 carlino la salina di 4 tomoli, ed in pietra allo stesso prezzo, ma per ogni salma di un tomolo ed uu terzo (IV, 81). Riguardo alla misura, prescrivasi che il tomolo per la calce non fosse ferrato, siccome quello per le altre materie (IV, 84). La vigilanza sui fornaciai era cura del Notaio dei Capitoli (IV, 81).
Beccai (macellarii) : guarentiyie ed olhiiglii, tempo della macellazione, taglio delle carni, jìcso di queste, ordine della vendita, tempo di questa, igiene de' macelli, divieto di vendita agli Ebrei. — Della vendita propriamente e de' vari prezzi delle carni venali abbiamo già detto sopra, al proprio luogo della Vendita dei commestibili. Qui parleremo degli uffici e degli obblighi de' beccai. Il macellaio che voleva vender carne in Teramo dovea prima di tutto presentarsi al bando ciic indiceva il Giudice civile nella Quaresima ed obbligarsi con giuramento e mercè un idoneo garante (fideiussor) a vender la carne fìdeliter et legaliter, giusta la forma degli Statuti. Per l'osservanza poi di queste leggi il Giudico eleggeva cinque giurati di buona fama e non sospetti contro il beccaio inquisito (IV, 90). In caso questi volesse lasciar la vendita delle carni, era tenuto ad annunziar ciò due mesi prima di compiere il tempo, per cui si era obbligato (IV, 121); ma