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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   ARTI E .MESTIERI. 139
   se tanto non faceva, il notaio de' guasti (guastinarum)1 costringevalo alla vendita (IV, 112).
   11 tempo della macellazione era stabilito durante il giorno dalla prima squilla al suono della compieta,- vai quanto dire dallo spuntar del giorno alle ventuna ora italiana. Inoltre le bestie doveansi ammazzare nelle pubbliche piazze de macello salve l'igiene e la pulizia (IV, 114).
   Pel taglio delle carni prowedevasi che non si toglies-sero i lombi (IV, 10G), e nemmeno i testicoli, acciò si potesse conoscere la qualità dell'animale (IV, 107). Le carni salate poi doveano stare nel sale per un mese (IV, 105).
   Il peso delle carni, siccome abbiamo accennato ragionando dei Pesi più indietro, dovea farsi nelle bilance di bronzo ivi descritte, e mercè i seguenti pesi di ferro : il rotolo di 3G once giusta il inarco lucchese, il mezzo, il terzo ed il quarto di rotolo (IV, 07). Se i pesi non erano giusti, i beccai eran multati di 20 solili (IV, 100), e di 51 se facevano precipitare il piatto della bilancia, ov' era posta la carne (IV, 102).
   In quanto all' ordine della vendita, i beccai dovevano vendere a tutti la carne secondo I' ordine degli arrivati, purché la soverchia calca dei compratori non gli impedisse di scemerò siffatto ordine (IV, 99).
   Pel tempo della vendita era stabilito che i beccai dovessero vendere la carne e le trippe (che erano obbligati a tenere a sufficienza) sempre, eccettuate le Domeniche, il Natale, lo feste della SS. Vergine, le Vigilie e le quattro tempora (IV, 103).
   All' igiene ed alla pulizia prowedevasi coli'imporle nella macellazione degli animali (IV, ili), e col vie-
   ' Siffatto notaio non abbiali! posto nella nari* / tra gli ufficiali del Comune, giacché ili esso soli, qui é parola o non altrove, e neppure, nel libro V degli Statuti «nper ¦Inni,mi* -l ff,tastóni, ovo sembra avrebbe dovute aver lungo. Invece ivi la competenza di questi danni campestri apparo del Ciiudine o del Notaio de'Capitoli.
   » V. il Sanno MI,, campane nella l'arie IV e!ir,,.