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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   toner sempre pronti il pelilo, il messo pelilo e la quarta, tutti sigillati a piombo e con impronta o dentro quelli vendere a tutti il vino senza alcuna frodo ; la vigilanza pni sii di ciò spettava al Notaio do' Capitoli, il quale inoltro eleggeva i giurati per 1' opportuna verificazione (IV, i;r>). Questi venditori non potevano mai far credenza nello spaccio del vino ai figli ili famiglia, ai minorenni fino a 1S anni, ed ai servi e. famigliari degli Ufficiali del Comune (IV, Gli). Da ultimo victavasi ai tavernai ed agli altri cittadini il comprar vino forestiero (forense) per rivenderlo (IV, lun). I tavernai, appunto come oggi, la facevano pure da osti, e allora non poteano comprare pesce di un peso maggiore di 4 libbre por rivenderlo (IV, 123). Non poteano poi tener meretrici nelle taverne (tulmiix) e doveano chiuder queste dopo il terzo suono della campana, cioè a due ore di notte, purché non dovessero riaprirle por albergare qualcuno (III, 15). Chi mancava, andava soggetto allo pene, che noi abbiamo descritte nella Parte II giuridica (§ 5, e).
   Mugnai (Molendinarii) : guarentigie, misure, molitura, macine, mantenimento delle gore, obblighi de' vicini, consorsi de'mulini. — I mugnai per dar guarentigia di sè dovevano avere un soprastante (superstcs) clic ri-spond ,óc per loro (IV, 70).
   hi quanto alle misure, ogni mugnaio dovea tenerle in forma forse di coppo (ntppas) ed in ramo e che inoltre avessero un foro nel fondo per ricevere la molitura (IV, 72). Esse erano il tomolo, il mezzo (ora detto messetto), e la quarta (IV, 70 e 71) e servivano a misurare il grano da macinare, siccome abbiamo detto al capitolo delle misure in questa stessa Parte.
   Per la molitura i mugnai esigevano, sotto la vigilanza del Notaio de' Capitoli, la 18 parte del grano da macinarsi, giusta il valore corrente (IV, 72).