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a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
toner sempre pronti il pelilo, il messo pelilo e la quarta, tutti sigillati a piombo e con impronta o dentro quelli vendere a tutti il vino senza alcuna frodo ; la vigilanza pni sii di ciò spettava al Notaio do' Capitoli, il quale inoltro eleggeva i giurati per 1' opportuna verificazione (IV, i;r>). Questi venditori non potevano mai far credenza nello spaccio del vino ai figli ili famiglia, ai minorenni fino a 1S anni, ed ai servi e. famigliari degli Ufficiali del Comune (IV, Gli). Da ultimo victavasi ai tavernai ed agli altri cittadini il comprar vino forestiero (forense) per rivenderlo (IV, lun). I tavernai, appunto come oggi, la facevano pure da osti, e allora non poteano comprare pesce di un peso maggiore di 4 libbre por rivenderlo (IV, 123). Non poteano poi tener meretrici nelle taverne (tulmiix) e doveano chiuder queste dopo il terzo suono della campana, cioè a due ore di notte, purché non dovessero riaprirle por albergare qualcuno (III, 15). Chi mancava, andava soggetto allo pene, che noi abbiamo descritte nella Parte II giuridica (§ 5, e). |