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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   142 I-ARTE VI. ECONOMICA.
   La sponda o cassa (gicrimtm) della macina doveva essere all'altezza di questa e distarne un sol pollice (IV, 70).
   Al mantenimento Mìe gore erano obbligati i mugnai regolandone il corso, acciò le acque non ne uscissero a danneggiare le terre e le strade prossime (IV, 71 e 72). A capo di esso doveano tenere un cancello (IV, 72). Ai consorti de' mulini spettava poi il rimettere, dopo lo alluvioni, le. acque, nelle gore ; ed in caso ciò trascurassero, doveano essi rifare, i danni elio da tale loro negligenza provenissero (IV, 74). I padroni ilei mulini da ultimo eran tenuti a costruire i ponticini sulle gore e a curarne il mantenimento in modo che vi potessero passar sopra sicuramente le persone e gli animali (IV. 7!ij.
   Anche i mugnai avevano i loro obblighi, dovendo tenere un asinelio per portare al mulino il grano e riportarlo alla casa del padrone a volontà di questo e dopo aver misurato il grano. Inoltre era loro vietato di mantenere oche e maiali (IV, 72).
   I doveri de' ricini ai mulini consistevano, in caso di danni arrecati a questi dall' impeto di qualche fiume, nel vendere a giusto prezzo ai padroni de' mulini tanta quantità di terra quanta era necessaria ai loro bisogni (IV, 80).
   Che i consorzi de' mulini fossero allora tra noi, si ricava dalle suddette menzioni dogli Statuti od ò ciò da notarsi, perchè ci rivela 1' esistenza di una consorteria di arti. A questa presiedeva un soprastante (su-perstes), il quale aveva il diritto di comandare ai mugnai sottoposti i servigi utili ai mulini e specialmente d'imporre loro la cura di non lasciare uscire l'acqua dalle gore (IV, 7.ì). Altrimenti, in caso di danni, toccava al soprastante il rifarli (IV, 74).
   Fornai. — Questi dovevano ben cuocere e custodire