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il pane, e non poteano esigere per la cottura di questo più di 4 danari per ogni tomolo di farina e di 2 danari per mezzo tomolo (IV, 78). Il fumaiuolo (fumarola) dei forni poi dovevano costruirsi all'altezza di mezza canna sopra il tetto della casa, ove trovavasi il forno (IV, 77).
Frantoiani (Trappitarii e Ccntimularii), loro obblighi, loro diritti. — I frantoiani erano tenuti a frangere le ulive a qualunque richiesta, ogni giorno, tranne le Domeniche ed il Natale, esigendo un carlino per ogni frangitura (molitura), che s'intendeva di tre tomoli. Dovevano poi rivendere i noccioli (nuclros) non rima-cinati ai soli fornaciai a due terzi di carlino ossia a danari 26 a/3 per salina (IV, SI). Era loro vietato di gettare l'acqua corrotta (tjuiczia) del frantoio (trappolimi, ccntimulus)1 nelle piazze e nelle strade, fuorché in tempo di pioggia, come pure di tenere le botti con
(IV, 82).
In quanto ai diritti de' frantoiani, diremo che essi riscuotevano il prezzo delle loro fatiche giusta la misura su menzionata. 11 prezzo (affcctus) della frangitura era stabilito ogni anno dai Sei Signori del Reggimento ; il Notaio de'Capitoli poi vegliava sui frantoiani (IV, SI).
Calzolai (culzolarii). — Di costoro si parla incidentemente negli Statuti e nell'interesse della pubblica igiene. Si vieta loro perciò di spargere le acque putride (aquam vulze) sotto i loro bischetti e nelle piazze (IV, 26). Potevano frattanto i calzolai, per utilità del loro mestiere, comprare i buoi macellabili (macellonicos) e gli altri animali, onde venderne le carni e quindi conciarne i cuoi, salve però le prescrizioni stabilite pei beccai, di cui abbiamo parlato al luogo di questi (IV, 12f>).
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