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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   148 PARTE VII. STORICA.
   Nè poi si può supporre che la qui citata rubrica fosse stata interpolata nel testo al pari (li parecchie altre frasi, già da noi avvertite,1 finito il dominio sforzesco in Teramo ; giacché in esso lo scritto è autentico e dee perciò ritenersi .senz'altro ingenuo. Da ultimo potremmo arrischiare l'ipotesi che la frase nullus.... se adherere audeat alicui magnati vel barono si riferisse a tutti gli altri Baroni che non fossero lo Sforza, ma confessiamo che queir alicui ci sembra troppo assoluto per poterne escludere qualcuno e sia anche lo Sforza. Del resto di queste nostre ipotesi lasciamo il giudizio al lettore, e frattanto procediamo innanzi.
   Provincia o Giustizicrato dell'Abruzzo idteriore. — Dicevasi ulteriore rispetto a Napoli, intendendosi ultra Piscariam ; siccome dicevasi citeriore, cioè citra Pisca-riam, 1' Abruzzo chietino. Teramo, non ancora in quel tempo capoluogo di Provincia, faceva parte del primo, che avea la capitale in Aquila. Parecchie volte ne' nostri Statuti si accenna al Justitiarius (I, 1 ; IV, 141) e al Justitiariatus regionis (I, 28) cioè della nostra provincia : in quanto alla facoltà giuridica del Giustiziere, ne abbiamo già detto abbastanza al luogo competente;2 per ciò poi che riguarda il lato storico di questa Provincia, diremo brevemente col Delfico,3 il quale, pel primo chiarì con documenti la cosa, che, stabilita dall'Imperatore Federico II intorno al 1221 la divisione del regno in nove Provincie, dette Giustizierati dal Giustiziere che le governava, tra le quali era quella di Abruzzo comprendente i tre presenti Abruzzi, il Ite Carlo I d'Angiò ai 5 ottobre del 1272 suddiviso la troppo vasta regione in due Giustizierati Aprntii ultra
   < Proemio, § 7.
   ' Parte II giuridica, § 2, Giurisdizione regia. ' G. B. Delfico, Dell' Intera»,nia Preludia, pagg. 27-33, Napoli, 1812.