J'AUTIC X. EDILIZIA.
Mura e torri (Idia città. —11 restauro delle mura ed il raddoppiamento di queste per la lunghezza di almeno cento passi erano a carico del Giudice, il quale vi provvedeva dopo aver sentito il Consiglio (I, 57). Anche le torri e le bertesche 1 erano da costruirsi per cura del Giudice e del Notaio de' Capitoli (I, 0). Le mura aveano i cunicoli, giacché gli Statuti una volta vietano l'uscita e l'entrata per via di quelli (per ali-quos cuniculos murorum Civitatis), siccome ancora pelle mura non dirute (III, 9). Dunque anche allora, quando era sì necessaria la difesa alle città, le nostre mura erano iu qualche parte minate ; il che mostra la poca solidità dei nostri edilìzi. Difatti anche oggi, in quei miseri avanzi di cortine e di una torre visibili ad oriente della città, si scorge nella piccolezza delle pietre e nella tumultuaria loro commessura la ragione della loro fragilità, relativa al tempo degli Statuti; giacché ora i secoli le hanno indurite abbastanza.
Fossati delle mura e carbonaie. — Ne abbiamo discorso parlando dei delitti contro l'ordine pubblico5 per ciò che riguarda i danni ad esse cagionati. Di là si vede clic la loro cura incombeva al Notaio de' Capitoli (III. 16).
1 V. la voco Ventiluca nel Giocarlo della l'urte Vili filologica.
' l'arte 11 giuridica, § 5, r:).