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      Inoltre era in potere del tribunato popolare di sospendere con una sola parola la deliberazione del comune, il quale, d'altra parte, in virtù del suo potere sovrano, avrebbe potuto riprendere senz'altro i privilegi concessi alla plebe.
      Ma questi diritti sarebbero stati inefficaci se al tribuno popolare non fosse stata concessa un'immediata e incontestabile autorità contro colui che di questi diritti non si curava, cioè il magistrato prevaricatore.
      Questa autorità gli derivava dal giuramento fatto dalla plebe sul monte sacro di proteggere ora e sempre da ogni offesa, per sè e per i suoi successori, il tribuno, e dal fatto che ogni manomissione alla sua autorità fosse considerata un crimine degno di morte, e l'esecuzione di questa giustizia criminale non veniva affidata ai magistrati del comune, ma a quelli della plebe.
      In forza di questo suo ufficio di giudice, il tribuno poteva chiedere conto ad ogni cittadino, e specialmente al console, del proprio operato; e se questi non si fosse presentato volontariamente, poteva farlo arrestare, farlo inquisire, o concedergli libertà a mezzo di cauzione, e farlo poi condannare a morte o alla multa. A questo scopo i due edili del popolo fiancheggiavano il tribuno, specialmente per ottenere l'arresto, per cui anche ad essi era assicurata la libertà dal giuramento generale dei plebei.
      Oltre a ciò gli edili, come i tribuni, avevano competenza di giudizio, e non solo nei reati minimi espiabili con multe.
      Se si appellava contro la sentenza tribunizia o edilizia, l'appello non andava all'assemblea cittadina, con la quale gli ufficiali della plebe non erano autorizzati a trattare, ma a quella dei plebei, che in questo caso si riuniva per curie e deliberava definitivamente per mezzo della votazione.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376