Era il primo dubio se alle parole del decreto, cioè: nissuna cosa sia riscossa overo addimandata, si doveva aggiongere ancora: né ricevuta. Il secondo, se si doveva anco aggiongere: eziandio sotto pretesto di qual si voglia consuetudine. Il terzo se era ben aggiongersi qualche parole per significare che la sinodo non proibisce le oblazioni volontarie, overo che le proibisce solo quando sono date per risguardo del sacramento, e non per altri rispetti di pietà, o pur se il decreto si debbe lasciare nella sua universalità.
Ma nella congregazione generale fu la medesima difficoltà, la quale non fu possibile concordare. Quelli che volevano le aggionte per proibire anco il ricevere et il pretesto della consuetudine, allegavano l'Evangelio: "Date liberalmente quello che liberalmente avete ricevuto", e molti canoni con anatemi a chi dà et a chi riceve cosa temporale per la spirituale. Che la consuetudine contra la legge divina e naturale è una corrottela e non può aver luogo; che nel titolo di simonia è ripresa e dannata la consuetudine di dare o di ricever per il possesso de' beneficii, per le benedizzioni delle nozze, per le sepolture, benedizzione del crisma, overo oglio, et ancora per la terra della sepoltura: il che tanto maggiormente si debbe applicare a' sacramenti; che, non proibendo la consuetudine, non sarà fatto niente, perché la corrottela è introdotta per tutto et ogni uno si scuserà con quella; che sí come nel decreto si ha dannato la consuetudine di ricever alcuna cosa inanzi, per la medesima raggione si debbe dannare la consuetudine di ricever dopo; perché altrimente, con aver condannato quella sola, si vien ad approvar questa.
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Evangelio
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