Ritenuto, per quanto sopra, che la propaganda fatta dal Turati e dal De Andreis, nei circoli, colle conferenze, discorsi e pubblicazioni, la parte che entrambi hanno preso nei giorni 6 e 7 scorso maggio durante i tumulti, e della quale si è sopra parlato, costituiscono quel fatto diretto a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione, il saccheggio e la strage, contemplato dall'art. 252 del Codice penale, e punibile nella specie a senso dell'ultima parte dell'articolo stesso, essendosi ottenuto l'intento, perchè essi non potevano ignorare quali dovevano essere le conseguenze dell'odio che avevano seminato fra le varie classi sociali, epperciò è da ritenersi che essi le abbiano volute, e sono quindi da considerarsi come cooperatori immediati e come tali penalmente responsabili.
Ma per quanto riguarda il Morgari la sua colpabilità non può ritenersi accertata, sebbene il modo col quale si è clandestinamente introdotto in città, darebbe a dubitare sul vero scopo della sua venuta.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non essere sufficientemente accertata la colpabilità del Morgari per l'ascrittogli delitto.
Visti gli art. 485, 486 del Codice penale per l'esercito;
Lo assolve ed ordina che sia posto in libertà, ove non sia per altra causa detenuto.
Dichiara colpevoli gli accusati Turati Filippo e De Andreis Luigi del solo delitto di cui all'art. 252 del Codice penale in correlazione all'art. 63.
Visti altresì gli articoli 31, 33, 39 e 40 del Codice stesso,
Li condanna entrambi alla pena d'anni dodici di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale durante l'espiazione della pena e nelle spese di procedimento.
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