A nostro avviso subentra qui il Bianchetti: i casi ed i motivi sanzionati sarebbero quelli che sorgono dai fatti straordinarii, e che attingono forza di ragioni imperiose ed urgenti di pubblica sanità, come se un cadavere ispirasse serii timori di epidemia, o si trattasse invece di un campo di battaglia seminato di morti, da cui ragionevolmente si potessero temere esalazione o miasmi pestiferi, per il tempo e il luogo impossibilitati ad essere sepolti.
Ma come poi potrebbero scambiarsi per casi o motivi eccezionali, il solo desiderio di un privato, la semplice volontà di una famiglia, l'interessato piacere di una società qualunque di cremazione di abbruciare un corpo umano, per annunziare, a semplice soddisfazione, sulle ali del telegrafo e dei mendaci giornaletti, che l'opera umanitaria... va di molto progredendo? Ma dunque soggiungono i crematori, non si deve rispettare assolutamente e sempre la volontà di un libero individuo, il quale abbia espressa per testamento o in altro modo il proposito di farsi cremare? e facendo diversamente non si oltraggia alla Sacra libertà individuale? e se una legge vi si opponesse, non si avrebbe il diritto di chiamarla liberticida? No, mille volte no, ripetiamo; giacché quando la legge è contraria alla ragione, quando proibisce atti contrarii ad ogni diritto, essa opera saviamente, essa è santa, né punto consiste la libertà individuale nell'operare a proprio talento, e far lecito ogni libito, perché essa allora si converte in esiziale e fetido libertinaggio.
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