Quindi invochiamo l'art. 17 sulla violazione delle leggi, circa l'inumazione; coloro che avranno contravvenuto alle leggi o ai regolamenti relativi alle inumazioni, saranno punite col carcere estensibile a due mesi e con multa estensibile a L. 250. E perché per un cadavere umano è insulto bruciarlo, noi perciò invochiamo l'art. 519 che punisce severamente chiunque si sarà reso colpevole d'insulto ai morti.
Naturalmente tutte queste disposizioni urtano i nervi dei moderni crematori, e quindi si sono tentate tutte le vie per farle dal Governo abrogare e di fare introdurre nel codice la cremazione. Però gl'intenti di questi poveri e disillusi riformatori fallirono, principalmente per opera del Senatore Bucci, il quale un giorno tuonò in pubblico Senato contro di essi, e dichiarò la cremazione inoppurtunissima specialmente dal punto di vista giuridico, giacché non sempre si può sapere con certezza appena uno è morto, se il suo cadavere possa essere utile oppur no alla giustizia degli uomini. Nonostante questa solenne sconfitta i cremazionisti non si dettero per vinti, ma a furia d'insistere e d'imbrogliare la matassa, trovarono infine un compiacente ministro che ne introdusse un cenno nel regolamento per le esenzione delle leggi surriferite, col seguente art. 67, n. 1964, «Il Prefetto inteso il Consiglio superiore di Sanità, potrà permettere altre maniere di inumazione, di distruzione o di conservazione dei cadaveri, comprese anche la cremazione in casi e per motivi eccezionali. Il che significa in buona e pretta logica, anche prescindendo da ciò, che una prescrizione di regolamento non può assolutamente infirmare la legge, che quando non concorrono né casi, né motivi eccezionali, la cremazione dovrebbe sempre dalle autorità venire diniegata.
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