Non ci verrà chiesto nulla, non vorremo nulla. né saremo esumati ed esposti all'aria e alla luce che non sono più nostre, ma ci sarà dato di dormire senza profumi, senza trilli, senza canti di cimitero, senza sorriso di sole e di azzurro, in un angolo dimenticato e pur sacro alla morte, che ne venne da mano pietosa assegnato, dentro un piccolo vaso, che dirà ai vivi il nostro nome.
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Di vero, per quanto i danni dei cimiteri siano stati esagerati — scrive Wautrain Cavagnari — pure non si può dubitare che dal punto di vista igienico, sia di gran lunga preferibile, al metodo ora usato di sotterramento, quello della cremazione, purché, naturalmente, si prendano le opportune precauzioni acciocché non iscompaiano, insieme coi resti della persona, le tracce di un possibile delitto.
La nostra legislazione sanitaria — liberale in sì fatta materia — detta le norme per la cremazione dei cadaveri e le informa ai sentimenti più pietosi. Nessuna ara crematoria può essere aperta fuori del recinto del cimitero comunale. Le salme devono essere collocate sull'area crematoria avvolte negli indumenti nei quali furono deposte nel feretro. Compiuta la cremazione, alla quale hanno diritto di assistere i parenti e gli amici del defunto o i loro rappresentanti, le ceneri vengono diligentemente raccolte e quindi deposte e suggellate in apposita urna cineraria, che porti all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di una sola salma e deve essere di materiale resistente. Le urne cinerarie possono essere deposte nei colombari privati aventi destinazione stabile, o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizii o negli istituti purché in sito conveniente in modo da essere assicurate contro ogni profanazione.
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