Un ordine simile da parte del Vescovo di Caserta risulta indubitatamente biasimevole sotto tutti gli aspetti: egli non prese in benefizio suo, come avea già fatto altra volta fra Cornelio del Monte, ma destinò in benefizio altrui una somma che doveva esser sacra e non mai distratta dallo scopo pel quale era stata raccolta; d'altronde trasgredì le prescrizioni categoriche di un decreto Papale, che era stato emesso appena nell'anno antecedente. Le prescrizioni erano: che per le cause del S.to Officio non si esigesse nulla da nessuno, e che si mandassero anche gratis a Roma gli Atti de' Segretarii, Cancellieri etc.; il Vescovo di Caserta non poteva ignorarlo(317).
Ma veniamo al processo, al cui compimento occorreva solo esaurire le ultime difese di fra Dionisio. Abbiamo già detto che il tribunale non lasciò di provvedere intorno a queste difese durante l'informazione sulle scritture proibite: esso fin dal 19 gennaio 1602 aveva assegnato a fra Dionisio un nuovo termine perentorio di 15 giorni; ma fra Dionisio chiese che gli fossero prima date le copie degli esami de' testimoni, come pure che gli fosse assegnato un Avvocato e procuratore, che fosse esaminato di nuovo il Petrolo, che fosse presa informazione sulla ritrattazione fatta dal Pizzoni in punto di morte. Il 6 marzo, quando fu chiamato all'esame sulle scritture proibite, egli rinnovò tali dimande con una comparsa e protesta scritta esistente in processo, dimandando di più che prima si vedesse nel tribunale "caritativo e santo dell'inquisitione" la falsità de' testimoni a suo carico, avendo questi medesimi deposto falsamente nella causa della ribellione, ciò che egli non avea potuto dimostrare in quella causa per la potenza del fisco.
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