Nel caso che il colpevole sia fra questi, ne sarà tenuta nota particolare perché, ricadendo ubbriaco, abbia una punizione speciale.
Ove, poi, prima del reato commesso in istato di ubriachezza accidentale, egli ne abbia compiuti altri rivelando col fatto la grande capacità criminosa, lo si internerà in un ospizio mantenendolo a tempo o sempre, conforme alla gravità dei reati da sano e da ubbriaco eseguiti.
CAPITOLO IV.
Mezzi preventivi contro l'influenza della ricchezza e della povertà eccessive.
Noi abbiamo veduto che non è la povertà sola, come pretendevano molti, che può fomentare i delitti, ma anche la ricchezza: sopratutto se rapida ed eccessiva.
Questo, per quanto contrario ai dettami della scuola socialista, che con passionata esagerazione mette tutti i delitti a carico della povertà e non della ricchezza, finisce ad esserle consono nelle applicazioni preventive, efficaci solo quando riescano a scemare gli eccessi dell'una e dell'altra.
E prima si presenta la necessità di disposizioni legislative sociali, che, introducendo una maggiore equità nei compensi al lavoro, lo rendano accessibile a chiunque ne sia atto, e che col diminuirne le ore secondo l'età e secondo la qualità, riducendolo, p. es., a un minimo nelle miniere, e nelle lavorazioni malsane, escludendone sempre i bambini e nelle notti le donne, ne tuteli la salute, e prevenga i reati sessuali; aumentando, insieme, i mezzi di guadagno e quindi di benessere a un maggior numero di lavoratori. Ma per venire a ciò bisogna permettere non solo teoricamente gli scioperi, ma sì praticamente, non reprimendo gli sforzi degli scioperanti, i boicottaggi, le coalizioni, e le associazioni, senza che la libertà degli scioperi riesce una vana parola, un'ipocrisia legale.
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