E nella legislazione criminale soprattutto rendevasi necessario lo statuire nuove leggi penali per alcuni misfatti non bastantemente repressi; e il dichiarare una norma legale di punizione per coloro che netti ancora di particolari delitti, sono non pertanto nella via di commetterli tutti; o troppo fortunati nelle loro malvagità perché non siasene mostrato palese indizio, hanno solamente contro a sé la voce comune che gli accagiona d'ogni mal fare. I viceré aveano già posto in opera varii mezzi per comprimere questa genia di vagabondi e di discoli, la cui propagazione è più da temere che lo scandalo stesso delle particolari scelleraggini. Ma se non mancava alla società l'esempio delle pene, mancava alla giustizia la sicurezza delle forme legali. E perciò non pochi erano stati i richiami sull'esercizio dell'autorità chiamata economica; alla quale i saggi legislatori segnarono sempre certi confini e diedero specifiche norme; persuasi che se l'impero della legge è talvolta necessario per far tacere il sentimento della natural compassione, lo è del pari per arrestare la foga dello zelo trascendente ed inconsiderato. Discussa pertanto con maturo consiglio la condizione del male e del rimedio, promulgavasi un ampio ordinamento [1711] , col quale sottoponeansi a severo esame tutti coloro che aveano il diritto di profferir giudizio nelle curie subalterne; creavansi in ogni villaggio i luogotenenti giudici autorizzati a procedere negli atti urgenti; ordinavasi la mensuale dinunzia da farsi ai magistrati superiori degli atti tutti di giustizia criminale; si spiegavano le formalità delle prove giudiziarie; si dava ordine e legge alla condanna delle persone diffamate; e si toglieva ogni ambage forense sull'applicazione di alcune gravi pene, determinandone con precisione i gradi.
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