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      Noi sì, che sulla scorta della famosa regola di S. Agostino(469) potiamo decidere, che l'imposizione delle pene temporali è d'originario diritto apostolico dopo d'aver veduto che in sostanza quest'è stata la pratica comune di tutti i tempi, anche di quelli ne' quali fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania: astiterunt Reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus(470), e che non si incontri ne' più reconditi arcani della venerabile antichità un canone o un'editto sovrano, dal quale sia stata da principio introdotta: ed è la nostra causa così trionfante e sicura, che quand'anche riuscir potesse ai nostri avversarj di ritrovare un qualche editto o canone dal quale traesse l'origine, non lascierebbe per questo d'essere inviolabile ed uno di que' diritti, de' quali scrisse già Zosimo Papa(471) che sine suo periculo temere nullus incessat. Anche i privilegj divengono come diritti originarj, e sono irrevocabili, giusta il comune sentimento, quando vengono accordati per ragionevoli motivi a persone non suddite, non affatto gratuitamente, e la concessione è stata accettata ed autenticata da podestà superiore e confermata dalla lunga pratica di molti secoli, come sarebbe avvenuto nel caso nostro. Ma già vel dissi, che la supposizione non regge, ed il potere di castigare gli Eretici con pene anche temporali è di data più sublime ed anteriore a qualunque liberale concessione de' sovrani, i quali lo hanno bensì potuto approvare [195] coi loro editti, istruiti opportunamente dalla divina sorgente donde era nato, e scoperta la necessità in cui era la Chiesa di farne uso, hanno potuto garantirlo e proteggerlo, ma non mai supplire colla loro agl'impossibili mancamenti e difetti della sovrannatural provvidenza.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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