Non nasceva minor disordine perché dal pontefice, a qualonque cosí ricercava, con i mezzi usati in corte, era concesso giudice ad elezzione del supplicante, con autorità di protegerlo, difenderlo e mantenerlo in possessione delle raggioni, levando le molestie che gli fossero date, estendendo anco la grazia a' domestici e famigliari; e questa sorte de giudici chiamavano conservatori; i quali estendevano l'autorità loro, in luogo di difender il supplicante dalle molestie, a sottrarlo dalle giuste correzzioni et anco a dare molestie ad altri ad instanzia loro e travagliare i vescovi et altri superiori ecclesiastici ordinarii con censure. A questo disordine provede il quinto capo, ordinando che non giovino le grazie conservatorie ad alcuno, ad effetto che non possi esser inquisito, accusato e convenuto inanzi l'ordinario nelle cause criminali e miste. Appresso, che le civili, dove egli sia attore, non possino esser trattate inanzi al conservatore, e nelle altre, se l'attore averà il conservatore per sospetto o nascerà differenza tra esso e l'ordinario sopra la competenzia di foro, siano eletti arbitri secondo la forma della legge, e che le lettere conservatorie che comprendono anco i famigliari, non s'estendano se non al numero di due soli e che vivino a spese di lui, e simili grazie non durino per piú che 5 anni, né i conservatori possino aver tribunali; non intendendo però la sinodo di comprender in questo decreto le università, collegii de dottori o scolari, i luoghi de' regolari e gl'ospitali.
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