1 Che, vacante la chiesa, siano fatte publiche preghiere; che chi ha alcuna raggione di metter bocca nella promozione, siano ammoniti di peccato mortale, se non useranno ogni diligenza acciò siano promossi quelli che giudicano piú degni et utili alla Chiesa, nati di legitimo matrimonio et ornati di vita, età, dottrina et altre qualità requisite da' sacri canoni e da' decreti di quel concilio. Che in ciascuna sinodo provinciale, con approbazione del pontefice, sia prescritta una propria forma dell'essamine, conveniente a ciascun luogo, da usarsi, e secondo quell'essamine fatto, sia mandato al papa per esser discusso da' cardinali e proposto in consistorio; e che tutti li requisiti per decreto della sinodo di vita, età, dottrina et altre qualità nella promozione de' vescovi siano ricchiesti nella creazione de' cardinali, ancorché diaconi, li quali il pontefice, per quanto potrà commodamente, gl'assumerà di tutte le nazioni et idonei. In fine aggionse che, mossa la sinodo da' gravissimi incommodi della Chiesa, non può trattenersi di ricordar quanto sia necessario che il pontefice per suo debito s'adoperi ad assumer cardinali eccellentissimi e proveder alle chiese d'idonei pastori, tanto piú perché, se le pecorelle per negligenza de' pastori periranno, Cristo ne dimanderà conto alla Santità Sua.
2 Che il concilio provinciale sia congregato dal metropolitano o dal suffraganeo piú vecchio, al piú longo fra un anno dal fine di questo concilio, e dopo almeno ogni biennio. Che li vescovi non siano costretti all'avvenire andar alla chiesa metropolitana.
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