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      Alcuni altri articoli sono destinati a proteggere i popoli ne' di cui territorj l'imperatore aveva destinato di condurre l'armata. «Che il soldato che spoglia un mercante, sarà obbligato di restituire il doppio, e di giurare che ignorava che il derubato fosse mercante:» onde pare che la mercatura fosse particolarmente protetta. «Quello che abbrucerà una casa in città o in campagna, sarà battuto colle verghe, tosato e scottato alla mascella. Colui che troverà vasi pieni di vino, non li romperà nè taglierà i cerchi della botte, e si contenterà di prendere il vino. Quando l'armata s'impadronirà d'un castello, i soldati porteranno via tutto quanto vi si trova, ma non lo abbruceranno senz'ordine del maresciallo. Quando un Tedesco avrà ferito un Italiano, se questi potrà provare con due testimoni d'aver giurata la pace, il Tedesco sarà castigato.» I ventiquattro articoli ond'è composto questo regolamento, presentano tutti l'impronta dell'indisciplina e della barbarie; e se fu noto ai Lombardi, non dovette ispirar loro troppa fiducia nell'armata ch'entrava in paese106.
      Nella stessa dieta furono citati i Milanesi a comparire per giustificarsi della loro ribellione; i quali non avendo scosso ancora in modo il giogo dell'Impero da non riconoscere certa tal quale subordinazione al suo capo, ubbidirono alla citazione. I loro deputati, dopo aver giustificata la condotta dei Milanesi, offrirono per taglia una ragguardevole somma di danaro, che fu dall'imperatore rifiutata. La dieta li dichiarò nemici dell'Impero, e l'armata ebbe ordine di prepararsi all'assedio di Milano.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo II
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1819 pagine 316

   





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