18 PATITE I. ORGANICA.
tervento a quelli i cui aft'nri si dovessero discutere nel seno dell'assemblea (I, 47). In quanto alla validità delle sue riunioni, deve pure notarsi che il Notaio, che rogasse instrumenti di rappresentanza (siiulicutus) del Comune intorno a. materie trattate nel Parlamento, quando questo non fosso seguito di domenica, nel pubblico palazzo ed indetto il giorno prima, salvo urgente necessità, era soggetto alla pena di cinquanta libbre, alla denunzia pel Sindaco al Giustiziere della provincia ed al pagamento del danno cagionato al Comune (III, 30).
CONSIGLIO.
Note storiche.—I consigli comunali di nohili cittadini sono antichissimi in Italia e tanto che il Pagnon-celli1 li dice esistenti nel IX secolo. Ve ne furono di maggiori e di minori e i primi dissersi anche Università.'1 I loro membri chiamaronsi consiglieri e col nome di Anziani o Savii furono dati al Potestà nel secolo XIV.1 Del nostro Consiglio poi la prima conosciuta menzione trovasi in un Atto pontificio del 1251 serbato ancora nel!' Archivio commutativo di Teramo 4 e dov' esso è detto Concilium. L'Atto è diretto Episcopo et dilectis in Ghristo Capitolo, ncc non Vote-stati, Concilio et Comuni Civitatis Terami. Sappiamo pure, per un documento del 1300, che il Giudice, il Consiglio ed il Comune amministravano la città, e che nel 1357 i membri del Consiglio eran detti Consi-liarii.° In que' tempi per la sua convocazione erano *
1 Paononcei.u. IMI1 aulirli. orìr/. ,,,„•,>•. munì,-, il,,/., largamo. 1823, voi. li, jiag. 2(15.