Per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato;
Per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge;
Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.
Art. 5
Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valor civile dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del Consiglio delegato dal Comune in cui è seguita l'azione, all'appoggio di chiari ed irrefragabili prove.
Art. 6
Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministro degli affari interni coi relativi documenti.
Art. 7
Una Commissione permanente composta di cinque membri da Noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito dell'azione e di proporne il premio.
Le sue proposte saranno a Noi riferite dal Ministro dell'interno per le nostre determinazioni.
Art. 8
Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci, dai quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato ed al cospetto della Guardia Nazionale.
Art. 9
Qualora un Battaglione di Guardia Nazionale raccolto sotto le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza d'onore al Corpo, potrà essere concessa la medaglia alla sua bandiera.
Art. 10
La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualunque arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatta un'azione di valore civile.
Art. 11
Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi, comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale.
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