Ne sarà parimenti privato colui che dopo esserne stato insignito incorresse in una simile condanna.
Art. 12
Le disposizioni del presente Decreto non potranno invocarsi per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del medesimo.
Il Ministro degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato all'Ufficio del Controllo generale, pubblicato ed inserito negli atti del Governo.
Torino, addì 30 aprile 1851.
VITTORIO EMANUELE
Legge del 2 gennaio 1958, n. 13
Normativa in vigore per le ricompense al valore civile
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1958, n. 29)
Art. 1
Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
Art. 2
Le ricompense al valor civile sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.
Art. 3
Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:
per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;
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