per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
Art. 4
Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.
Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
Art. 5
Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria.
Art. 6
Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.
Art. 7
Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale Commissione è composta:
a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
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