Questi elementi di difficoltà resero necessario persino un mirato adeguamento dei modelli da utilizzare per compilare le relazioni, i quali vennero pensati per consentire il più possibile la chiara, genuina e circostanziata esposizione dei fatti, ed evitare di conseguenza qualsiasi tipo di apprezzamento (3) che poteva incidere sul giudizio della commissione, anche sul grado della ricompensa, elemento che doveva sempre rimanere di esclusiva competenza della commissione permanente (4).
Il lettore, scorrendo i casi di questi nostri eroi, potrà formarsi una opinione sulla equità distributiva, laddove alcuni di essi avrebbero forse meritato un riconoscimento più adeguato. Come accennato, la normativa dell'epoca richiedeva sempre una relazione speciale dei Reali Carabinieri, che generalmente si presentava più asettica rispetto al pronunciamento dell'autorità comunale, il più delle volte espresso nell'immediatezza degli accadimenti, sulla scia della forte impressione destata nella popolazione. In linea di massima il Prefetto, nel decidere se trasmettere o meno gli atti alla commissione ministeriale, si allineava proprio al giudizio dei carabinieri. (3) La difficoltà di giudizio era maggiore quando erano più persone a compiere l'atto di coraggio; in questi casi, per discernere la gradazione del merito di ciascuno, veniva raccomandato di evitare naturalmente gli apprezzamenti, ma di dare semplicemente un ordine di precedenza |