Federico Adamoli
EROI TERAMANI. ALCUNI ATTI DI CORAGGIO TRA '800 E '900


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     Questi elementi di difficoltà resero necessario persino un mirato adeguamento dei modelli da utilizzare per compilare le relazioni, i quali vennero pensati per consentire il più possibile la chiara, genuina e circostanziata esposizione dei fatti, ed evitare di conseguenza qualsiasi tipo di apprezzamento (3) che poteva incidere sul giudizio della commissione, anche sul grado della ricompensa, elemento che doveva sempre rimanere di esclusiva competenza della commissione permanente (4).
     L'odierna normativa che regolamenta le ricompense al valore civile è racchiusa nella legge 2 gennaio 1958 n. 13, che ha previsto anche il riconoscimento alla memoria, nonché il riconoscimento a comuni, città, provincie per le dimostrazioni di eroismo fornite da intere comunità nel corso della guerra, o in altre eclatanti tragedie nazionali. In conseguenza dell'accresciuto grado di penetrazione degli odierni mezzi di comunicazione, quando gli atti di eroismo hanno avuto una eco straordinaria, che non mettono assolutamente in dubbio l'opportunità del riconoscimento, il Presidente della Repubblica si sostituisce alla commissione ministeriale, e facendosi interprete del comune sentimento popolare, procede direttamente al riconoscimento.

     Il lettore, scorrendo i casi di questi nostri eroi, potrà formarsi una opinione sulla equità distributiva, laddove alcuni di essi avrebbero forse meritato un riconoscimento più adeguato. Come accennato, la normativa dell'epoca richiedeva sempre una relazione speciale dei Reali Carabinieri, che generalmente si presentava più asettica rispetto al pronunciamento dell'autorità comunale, il più delle volte espresso nell'immediatezza degli accadimenti, sulla scia della forte impressione destata nella popolazione. In linea di massima il Prefetto, nel decidere se trasmettere o meno gli atti alla commissione ministeriale, si allineava proprio al giudizio dei carabinieri.

(3) La difficoltà di giudizio era maggiore quando erano più persone a compiere l'atto di coraggio; in questi casi, per discernere la gradazione del merito di ciascuno, veniva raccomandato di evitare naturalmente gli apprezzamenti, ma di dare semplicemente un ordine di precedenza

(4) Nelle attestazioni delle giunte comunali dovevano essere indicati età, professione e robustezza di chi compiva l'atto di coraggio; la relazione di parentela o d'interessi con le persone salvate; l'eventuale presenza di altri individui, e gli aiuti avuti o che si potevano facilmente avere. Per gli individui che avevano corso pericolo di affogamento, era invece richiesta l'indicazione della profondità, larghezza, rapidità delle acque; il tratto percorso nelle acque dal salvatore per raggiungere il salvato; se a nuoto, a guado o in barca; se vestito o meno. Inoltre occorreva sempre fare un accenno sullo stato morale e fisico, nell'immediatezza del fatto, del salvato e del salvatore.


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