1934. L'intricata controversia legale apertasi ad inizio secolo non si è mai conclusa, come si evince da una relazione sulla natura giuridica della chiesa stilata dal Vescovado aprutino a firma del Vicario Generale Giovanni Muzj e rivolta al Prefetto (il Rettore del Convitto tuttavia riferisce che «le parti tutte, di comune accordo, decisero di abbandonare il giudizio, essendosi decretata la costruzione del nuovo convitto»): «Durante le more del giudizio, che non ha avuto mai termine, la Provincia dichiarò di tirarsi fuori dalla competizione, il Vescovo si disinteressò della questione di proprietà, erroneamente prospettata e sostenuta dai convenuti, ma sostenne che la chiesa, a chiunque si fosse appartenuta, dovesse rimanere aperta al culto, cosicché rimasero in lizza Comune e Collegio. Oggi ogni controversia è stata sciolta dal Concordato, dall'art. 6 della Legge 27 maggio 1929, n. 848, e susseguente relazione di S.E. il Ministro Rocco sulla condizione nuova fatta alle chiese ex Conventuali, come sarebbe quella di S. Matteo. A prescindere da tutto ciò questa è stata sempre aperta al culto ed ha avuto in forza delle leggi canoniche la destinazione propria e precisa di succursale (18) della parrocchia del Duomo nel quartiere di San Giorgio, ove il parroco ha esercitato costantemente gli ufficii del ministero, senza ingerenza, dipendenza, o controllo di altro ente. Essendo consacrata non può costituire oggetto di commercio, ma è res nullius, di demanio pubblico, soggetta soltanto alla giurisdizione della competente autorità ecclesiastica. Chi sia però il vero proprietario del fabbricato ex monastico non è facile precisarlo. A rigor di termini dovrebbe essere il Demanio dello Stato, dal quale furono incamerati beni e conventi, che poi destinò ad Ufficii pubblici. Difatti il Convento dei Domenicani fu adibito a Caserma Militare, quello dei Conventuali ad Intendenza di Finanza, l'altro dei Carmelitani a Caserma dei R.R. Carabinieri e quello degli Agostiniani a Carceri giudiziari. Essi sono sempre in possesso del Demanio ed è tanto vero che nel decorso anno fu il Ministero delle Finanze a retrocedere alcuni locali dell'ex Convento di S. Domenico per abitazione della Rettoria della chiesa omonima. Forse sarebbe opportuno rintracciare se il fabbricato di S. Matteo, destinato nel 1830 a collegio, fu ceduto in proprietà, o in uso, o a chi e con quali clausole e condizioni, poiché sembrerebbe che l'Amministrazione Provinciale non ne sia la proprietaria, avendo avuto in forza dell'art. 161 della legge 16 febbraio 1816, il solo obbligo di provvedere alle spese occorrenti nel mantenimento e conservazione dei locali, tanto che nel 1869 tentò di esimersi da tale onere, sostenendo con avversa fortuna un giudizio contro l'Amministrazione del Convitto».
(18) Al riguardo si veda ampiamente il titolo quinto ('La chiesa di S. Matteo ha carattere di coadiutorale') del memoriale in data 27 maggio 1904 del parroco di San Giorgio in Teramo contro il Comune e Provincia di Teramo R. Liceo Ginnasio-Convitto "M. Delfico" nella causa presso il Regio Tribunale Civile di Teramo, pagg. 14-16.
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